Che cos’è il Decreto Bollette 2026
Il cosiddetto Decreto Bollette 2026 è il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, contenente misure per ridurre il costo dell’energia elettrica e del gas a carico di famiglie e imprese.
Il decreto è entrato in vigore il 21 febbraio 2026 ed è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49.
Per le famiglie, le principali misure riguardano:
- un contributo straordinario automatico di 115 euro per determinati beneficiari del bonus sociale elettrico;
- la possibilità per i venditori di riconoscere volontariamente un ulteriore contributo ad alcuni clienti domestici residenti con ISEE non superiore a 25.000 euro.
Attenzione: il contributo statale da 115 euro e il contributo volontario dei venditori sono due misure differenti, con requisiti e modalità di erogazione diverse.
Contributo straordinario da 115 euro
Per il 2026 è previsto un contributo straordinario di 115 euro sulla fornitura di energia elettrica.
Il beneficio è riconosciuto ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo che, alla data del 21 febbraio 2026, ricevevano il bonus sociale elettrico per disagio economico.
Il contributo:
- riguarda esclusivamente la fornitura di energia elettrica;
- si aggiunge al bonus sociale già riconosciuto;
- viene applicato automaticamente;
- non richiede la presentazione di una nuova domanda;
- viene riconosciuto in un’unica soluzione;
- deve comparire in bolletta con evidenza separata rispetto alle altre voci.
Il contributo non deve essere confuso con il bonus elettrico per disagio fisico: il requisito previsto per i 115 euro è la titolarità del bonus sociale elettrico per disagio economico alla data stabilita.
Chi ha diritto ai 115 euro
Per ricevere il contributo devono risultare presenti entrambe le seguenti condizioni:
- punto di prelievo elettrico domestico attivo;
- riconoscimento del bonus sociale elettrico per disagio economico alla data del 21 febbraio 2026.
Non è sufficiente ottenere successivamente un’attestazione ISEE o diventare beneficiari del bonus sociale dopo tale data.
Il contributo spetta anche quando, dopo il 21 febbraio 2026, il cliente ha cambiato venditore. L’erogazione compete infatti al venditore o all’esercente la Maggior Tutela che serviva la fornitura alla data del 21 febbraio 2026.
Bisogna presentare una domanda?
No. Il contributo da 115 euro viene riconosciuto automaticamente.
Non bisogna presentare moduli al Comune, al CAF, all’INPS o al venditore. Il riconoscimento avviene attraverso i dati già utilizzati per l’erogazione del bonus sociale elettrico per disagio economico.
È comunque opportuno controllare le bollette e verificare che l’importo sia stato correttamente applicato.
Quando viene accreditato il contributo
ARERA ha stabilito che il contributo venga riconosciuto nella prima bolletta utile successiva all’adozione delle disposizioni applicative.
L’importo deve essere riportato separatamente rispetto alle altre voci della fattura.
Se l’accredito supera l’importo dovuto e genera un credito a favore del cliente:
- il credito viene utilizzato nelle bollette successive, se la fornitura continua;
- in caso di cessazione della fornitura, il credito viene restituito secondo le regole applicabili ai bonus sociali.
Cosa fare se i 115 euro non compaiono
Prima di presentare una segnalazione bisogna verificare:
- se il bonus sociale elettrico per disagio economico risultava attivo il 21 febbraio 2026;
- quale venditore serviva la fornitura in quella data;
- se la fattura è stata emessa prima dell’avvio dell’erogazione;
- se l’importo compare tra gli accrediti o in una nota di credito separata;
- se dopo il 21 febbraio è avvenuto un cambio di venditore.
Se il contributo non risulta applicato, è possibile contattare per iscritto il venditore che serviva la fornitura il 21 febbraio 2026 e chiedere una verifica.
Per informazioni generali sui diritti dei clienti luce e gas è disponibile lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero gratuito 800 166 654.
Contributo volontario per ISEE fino a 25.000 euro
Il Decreto Bollette prevede anche una seconda misura per gli anni 2026 e 2027.
I venditori di energia elettrica possono scegliere volontariamente di riconoscere un contributo ai clienti domestici residenti che:
- non risultano titolari del bonus sociale;
- possiedono un ISEE annuale non superiore a 25.000 euro;
- rispettano i limiti di consumo stabiliti dalla normativa;
- sono serviti da un venditore che aderisce all’iniziativa.
Importante: il contributo volontario non è un bonus obbligatorio riconosciuto da tutti i venditori. L’agevolazione dipende dall’adesione della società che gestisce la fornitura.
Serve una domanda per il contributo volontario?
Non è prevista una domanda specifica da presentare al venditore.
Per consentire la verifica del requisito economico è però necessario aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica e disporre di un’attestazione ISEE valida per l’anno di riferimento.
I dati necessari vengono trasmessi dall’INPS al Sistema Informativo Integrato secondo le modalità stabilite da ARERA.
La semplice presenza di un ISEE fino a 25.000 euro non garantisce il beneficio: devono essere rispettati anche i requisiti relativi alla fornitura, ai consumi e all’adesione del venditore.
Limiti di consumo
Il contributo volontario può essere riconosciuto soltanto quando:
- i consumi del bimestre utilizzato per il calcolo non superano 0,5 MWh, equivalenti a 500 kWh;
- i consumi registrati nei dodici mesi precedenti il termine dello stesso bimestre risultano inferiori a 3 MWh, equivalenti a 3.000 kWh.
Per le forniture attive al 1° gennaio dell’anno di riferimento viene considerato il primo bimestre dell’anno.
Per le forniture attivate successivamente viene considerato il primo bimestre di fornitura, purché l’attivazione avvenga entro il 31 maggio dell’anno interessato.
Quanto vale il contributo volontario
Il contributo volontario non ha un importo fisso uguale per tutti.
Il valore viene determinato applicando ai consumi del bimestre di riferimento la componente del prezzo dell’energia individuata dalla normativa e dai provvedimenti ARERA.
L’importo dipende quindi dai consumi effettivamente registrati nel periodo preso in considerazione.
Non deve essere confuso con:
- il bonus sociale elettrico ordinario;
- il contributo automatico da 115 euro;
- eventuali sconti commerciali previsti dall’offerta;
- altri contributi straordinari riconosciuti in anni precedenti.
Quando viene riconosciuto il contributo volontario
Il contributo viene applicato come sconto nelle bollette relative ai consumi del quinto mese successivo al bimestre utilizzato per il calcolo.
Per una fornitura attiva al 1° gennaio 2026, con bimestre di riferimento gennaio-febbraio, il quinto mese successivo è luglio 2026.
L’effettiva erogazione dipende comunque dall’adesione del venditore e dal completamento delle verifiche previste.
Come verificare se il venditore aderisce
I venditori che partecipano all’iniziativa possono ricevere da ARERA un’attestazione relativa all’erogazione del contributo volontario.
L’adesione può essere comunicata dal venditore:
- sul proprio sito ufficiale;
- nelle bollette;
- nelle comunicazioni inviate ai clienti;
- nei documenti contrattuali o informativi.
Prima di considerare il contributo come spettante è necessario verificare direttamente sui canali ufficiali del proprio venditore.
Differenze tra i due contributi
| Caratteristica | Contributo da 115 euro | Contributo volontario |
|---|---|---|
| Periodo | 2026 | 2026 e 2027 |
| Beneficiari | Clienti con bonus sociale elettrico per disagio economico attivo al 21 febbraio 2026 | Clienti domestici residenti senza bonus sociale e con ISEE fino a 25.000 euro |
| Importo | 115 euro | Variabile in base ai consumi |
| Erogazione | Automatica e obbligatoria | Solo da parte dei venditori aderenti |
| Domanda specifica | Non richiesta | Non richiesta, ma serve un ISEE valido |
| Limiti di consumo | Non previsti dalla misura | Massimo 500 kWh nel bimestre e meno di 3.000 kWh nei dodici mesi precedenti |
Il contributo riguarda anche il gas?
Il contributo automatico da 115 euro riguarda esclusivamente la fornitura di energia elettrica.
Il Decreto Bollette contiene anche disposizioni relative al mercato del gas e ai costi energetici, ma non introduce un accredito fisso di 115 euro sulla bolletta del gas.
Restano applicabili, per chi possiede i requisiti, il bonus sociale gas e le altre agevolazioni previste dalla normativa vigente.
Attenzione alle comunicazioni ingannevoli
Per ricevere il contributo da 115 euro non è necessario cambiare venditore, sottoscrivere una nuova offerta o comunicare dati bancari a un operatore telefonico.
È opportuno diffidare di chi:
- chiede di cambiare contratto per ottenere il contributo;
- richiede un pagamento per presentare una domanda;
- chiede password o codici ricevuti tramite SMS;
- domanda le credenziali dell’Area Clienti;
- promette automaticamente il contributo volontario senza verificare l’adesione del venditore;
- invia collegamenti non verificati per inserire dati personali o bancari.
Regola di sicurezza: il contributo da 115 euro viene applicato automaticamente agli aventi diritto. Non occorre fornire dati bancari o accettare una nuova offerta.
Domande frequenti sul Decreto Bollette 2026
Chi riceve il contributo da 115 euro?
I clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo che ricevevano il bonus sociale elettrico per disagio economico il 21 febbraio 2026.
Il contributo spetta anche a chi riceve soltanto il bonus per disagio fisico?
No. La misura da 115 euro è collegata al bonus sociale elettrico per disagio economico.
Bisogna presentare una domanda?
No. Il contributo viene riconosciuto automaticamente.
Cosa succede dopo un cambio di venditore?
L’erogazione compete al venditore che serviva la fornitura il 21 febbraio 2026, anche se successivamente il cliente ha cambiato società.
Il contributo da 115 euro riguarda anche il gas?
No. È applicato alla fornitura di energia elettrica.
Con ISEE fino a 25.000 euro spettano automaticamente altri soldi?
No. Il contributo volontario dipende dall’adesione del venditore e dal rispetto dei requisiti relativi alla fornitura e ai consumi.
Quanto vale il contributo volontario?
Non ha un importo fisso: viene calcolato in base ai consumi del bimestre di riferimento e alla componente del prezzo dell’energia individuata dalla normativa.
Come faccio a sapere se il mio venditore aderisce?
Bisogna controllare il sito, le bollette e le comunicazioni ufficiali del venditore.
Dove posso chiedere informazioni?
È possibile contattare il proprio venditore attraverso i recapiti ufficiali oppure lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero 800 166 654.
Conclusioni
Il Decreto Bollette 2026 prevede un contributo automatico da 115 euro per i clienti che ricevevano il bonus sociale elettrico per disagio economico il 21 febbraio 2026.
Per gli anni 2026 e 2027 è inoltre prevista la possibilità per i venditori di riconoscere volontariamente un contributo ad alcuni clienti domestici residenti senza bonus sociale, con ISEE fino a 25.000 euro e consumi inferiori ai limiti stabiliti.
Il contributo da 115 euro non richiede domanda e non è subordinato al cambio di venditore. Il contributo volontario, invece, dipende dall’adesione della società che gestisce la fornitura.
Contenuto informativo aggiornato al 30 luglio 2026 sulla base del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, della Legge 10 aprile 2026, n. 49 e delle deliberazioni ARERA 81/2026/R/eel e 238/2026/R/eel.